CONTRIBUTO UNIFICATO

A partire dal 1° marzo 2012, la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario e si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.
Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 , n. 111).
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà.
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005), pertanto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS. UU. 9840/11).
(Articolo di Giuseppe Buffone pubblicato da Altalex il 12 giugno 2012)

 

NUOVI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VIGENTI DAL 27 GIUGNO 2014

 

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) sono stati di nuovo aumentati gli importi del contributo unificato in previsione dei mancati introiti derivanti dal processo civile telematico. Si riporta di seguito la tabella redatta dal dott. Giuseppe Buffone e pubblicata su Altalex lo scorso 27 giugno.

 

 

CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 27 giugno 2014

 

Processo civile ordinario (1)

Valore

Primo GRADO

Impugnazione

Cassazione

Processi di valore fino a €. 1.100,00

€. 43,00

€. 64,50

€. 86,00

Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00

€. 98,00

€. 147,00

€. 196,00

Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00

€. 237,00

€. 355,50

€. 474,00

Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00

€. 518,00

€. 777,00

€. 1.036,00

Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00

€. 759,00

€. 1.138,50

€. 1.518,00

Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00

€. 1.214,00

€. 1.812,00

€. 2.428,00

Processi di valore superiore a €. 520.000.00

€. 1.686,00

€. 2.529,00

€. 3.372,00

Processi di valore indeterminabile

€. 518,00

€. 777,00

€. 1.036,00

Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 

Valore

Riduzione del contributo

Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

             50%

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

            50%

Giudizio di sfratto per morosità

            50%

Giudizio di sfratto per finita locazione

            50%

Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

            50%

Procedimento sommario di cognizione

            50%

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

            50%

 

CONTRIBUTO ORDINARIO
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Procedimento

contributo

Separazione consensuale (711 c.p.c.)

€. 43,00

Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)

€. 43,00

Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 98,00

Separazione giudiziale

€. 98,00



ALTRI PROCEDIMENTI

 

Procedimento

Importo del contributo

Procedimenti di volontaria giurisdizione

€. 98,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari

(Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)

€. 147,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione

CU ordinario

Opposizione ad ordinanza - ingiunzione

C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002

 

PROCEDIMENTI IN ESECUZIONE

 

Procedimento

Importo del contributo

Processi di esecuzione per consegna o rilascio

€. 139,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00

€. 43,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00

€. 139,00

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

€. 139,00

Processi di esecuzione immobiliare

€. 278,00

Processi di opposizione agli atti esecutivi

€. 168,00

 

PROCEDIMENTI IN DIRITTO FALLIMENTARE

 

Procedimento

Importo del contributo

Insinuazione tempestiva al passivo

Esente

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

€. 851,00

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

CU ridotto della metà

Istanza di fallimento

€. 98,00

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 

Procedimento

Importo del contributo

Procedimenti di rettificazione di stato civile

Esente

Processi in materia tavolare

Esente

Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

                          Esente

Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa

Esente

Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)

Esente

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Esente

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 

Procedimento

Importo del contributo

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)

€. 43,00

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario

Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Esente

Giudizio di Cassazione

CU ordinario

 

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 

Procedimento

Importo del contributo

Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi

€. 300,00

Ricorsi avverso il silenzio

€. 300,00

Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato

€. 300,00

Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale

ESENTE

Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego

Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis

Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate

materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il

citato rito

€. 1.800,00

Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti

Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00

Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00

Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00

€. 2.000,00

€. 4.000,00

€. 6.000,00

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

€. 650,00

Altri ricorsi

€. 650,00

Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 

Valore

Importo del contributo

Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28

€. 30,00

Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00

€. 60,00

Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00

€. 120,00

Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00

€. 250,00

Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00

€. 500,00

Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00

€. 1.500,00

 

IMPRESA (D.LGS. 168/2003)

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002

Min. Giust., circolare 12 maggio 2014

L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.
Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.
Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato.