Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).
Essi costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente e senza l'onere per il creditore di provare il danno subito.
Con il recepimento della direttiva 2000/35/CEE, effettuato con il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, il legislatore ha introdotto una disciplina particolare a tutela delle transazioni commerciali in base alla quale gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabile.
Il tasso degli interessi moratori, per le transazioni commerciali, è stabilito dalla Banca Centrale Europea secondo il meccanismo
dettato dal comma 1° dell’articolo 5 del d.lgs. 231/2002, il quale prevede che “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi (moratori), […], è determinato in
misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.
Il 2° comma della medesima norma dispone, inoltre, che “Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della
maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
---|---|---|---|---|
08.08.2002 | 31.12.02 | 3,35 % | 7 % | 10,35 % |
01.01.2003 | 30.06.03 | 2,85 % | 7 % | 9,85 % |
01.07.2003 | 31.12.03 | 2,10 % | 7 % | 9,10 % |
01.01.2004 | 30.06.04 | 2,02 % | 7 % | 9,02 % |
01.07.2004 | 31.12.04 | 2,01 % | 7 % | 9,01 % |
01.01.2005 | 30.06.05 | 2,09 % | 7 % | 9,09 % |
01.07.2005 | 31.12.05 | 2,05 % | 7 % | 9,05 % |
01.01.2006 | 30.06.06 | 2,25 % | 7 % | 9,25 % |
01.07.2006 | 31.12.06 | 2,83 % | 7 % | 9,83 % |
01.01.2007 | 30.06.07 | 3,58 % | 7 % | 10,58 % |
01.07.2007 | 31.12.07 | 4,07 % | 7 % | 11,07 % |
01.01.2008 | 30.06.08 | 4,20 % | 7 % | 11,20 % |
01.07.2008 | 31.12.08 | 4,10 % | 7 % | 11,10 % |
01.01.2009 | 30.06.2009 | 2,50 % | 7,00 % | 9,50 % |
01.07.2009 | 31.12.2009 | 1,00 % | 7,00 % | 8,00 % |
01.01.2010 | 30.06.2010 | 1,00% | 7,00 % | 8,00 % |
01.07.2010 | 31.12.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01.01.2011 | 30.06.2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01.01.2012 | 30.06.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
Il creditore di una somma di denaro può, inoltre, chiedere il risarcimento del maggior danno.
La disciplina degli interessi moratori è diversa nell'ambito dei contratti di appalto come chiariscono gli articoli di seguito riportati.
A) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM 19/04/2000 n.145).
Art. 29: Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo'
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria,
il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30: Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del
certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante
spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo
pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
B) Art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163).
Gli interessi moratori, che differiscono da quelli applicati nelle transazioni commerciali, vengono stabiliti "nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
TASSI MORATORI PER APPALTI PUBBLICI | ||||
Dal | Al | Tasso di Mora | ||
---|---|---|---|---|
01/01/2000 | 31/12/2000 | 6,25% | ||
01/01/2001 | 31/12/2001 | 8,00% | ||
01/01/2002 | 31/12/2002 | 7,25% | ||
01/01/2003 | 31/12/2003 | 7,38% | ||
01/01/2004 | 31/12/2005 | 7,13% | ||
01/01/2006 | 31/12/2006 | 5,35% | ||
01/01/2007 | 31/12/2007 | 5,95% | ||
01/01/2008 | 31/12/2008 | 6,83% | ||
01/01/2009 | 31/12/2009 | 6,64% | ||
01/01/2010 | 31/12/2010 | 4,28% | ||
01/01/2011 | ---- | 4,08% |