La notificazione degli atti giudiziari è, in primo luogo, regolata dagli articoli 136 - 151 del codice di rito. Nella versione del legislatore del 1942, tale attività era esclusivamente affidata agli Ufficiali Giudiziari, che la eseguivano a mani o a mezzo posta.
Con il trascorrere del tempo si è, invece, sempre più rafforzato in questo campo il ruolo degli avvocati, che hanno ottenuto nel 1994 la facoltà di notificare gli atti a mezzo posta secondo quanto previsto dalla L. n. 53/1994.
Nel 2009 il legislatore ha ampliato ulteriormente gli strumenti di notificazione, introducendo la notifica a mezzo posta elettronica certificata, che è regolata dall'art. 149 c.p.c.
Per circa quattro anni solamente gli Ufficiali Giudiziari hanno potuto utilizzare questo nuovo strumento, che è, viceversa, rimasto interdetto ai legali. La situazione è stata, infine, modificata dalla legge di stabilità 2012, la quale ha stabilito all'art. 25 che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8″.
Tale disposizione ha sostituito il precedente comma 3 bis dell'art. 3 della L. n. 53/1994 sulle notificazioni eseguite dagli avvocato o dai procuratori legali.
Tale modifica, però, non ha portato ad un maggior utilizzo di questo strumento, poiché all'indomani dell'entrata in vigore della legge sono sorte varie problematiche applicative, che hanno dissuaso gli avvocati dall'utilizzarlo.
Per ovviare a tali problemi, il legislatore ha riscritto nuovamente la disciplina dell'istituto con l’art. 16-quater del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.
Il nuovo testo del comma 3 bis dell'art. 3 della L. n. 53/1994 ha eliminato l’obbligo per l'avvocato di eseguire la notificazione secondo le regole dettate dall’art. 149-bis c.p.c. e
quello di conservare un registro cronologico delle notifiche eseguite.
La nuova normativa ha, pertanto, fortemente semplificato le formalità richieste per questa notifica, introducendo una netta dicotomia fra le notifiche eseguite via p.e.c. a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e quelle compiute da un legale.
Proseguendo nella medesima ottica, il legislatore ha previsto che il Ministero dovesse adeguare le regole indicate nel D.M. 44/2011 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Questi aggiornamenti sono stati emanati con D.M. 3 aprile 2013 n. 48, che ha modificato esclusivamente l’art. 18 del D.M. 44/2011, tra l’altro rinominandolo “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”.
Entrata in vigore della disciplina.
Tale disciplina è entrata in vigore dal 24 maggio 2013, poiché il Decreto Cresci Italia 2.0, ha stabilito all'articolo 16-quater che le novità in materia si applicassero “a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta” del decreto ministeriale di modifica del D.M. 44/2011.
La nuova normativa si applica al processo civile e amministrativo, perché quest'ultimo segue le norme dettate dal codice di rito civile per le notificazioni (v. articolo 39, comma 2, del codice del processo amministrativo).
Il nuovo procedimento di notifica via p.e.c.: presupposti e condizioni.
In conformità alle ultime modifiche legislative, l'avvocato non deve annotare ogni notifica via p.e.c. nel registro cronologico, come è previsto dalla legge n. 53/1994 per le notificazioni eseguite a mezzo posta. Tale modifica ha recepito il parere reso del Consiglio di Stato sul D.M. in sede consultiva. Gli avvocati devono, tuttavia, indicare nella relata di notifica “gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto”.
Sebbene le persone fisiche non abbiano alcun obbligo di munirsi di p.e.c., il nuovo art. 3-bis del C.A.D. ha previsto che ogni cittadino abbia la facoltà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR.
Tale indicazione sarà molto importante ché, ai sensi dell’art. 16-ter del medesimo Decreto, dal 15 dicembre 2013 si potrà utilizzare tale elenco per la notificazione degli atti processuali.
Si possono notificare via p.e.c. tutti gli atti rivolti alle parti costituite in giudizio e, pure quelli indirizzati alla parte personalmente, se si tratta di professionisti, imprese o pubbliche amministrazioni.
Forma dell’atto processuale da notificare.
Il legale può notificare l'atto in due modi differenti.
Se egli, infatti, decide di stampare il documento solo dopo averlo notificato, deve redigere l’atto in modalità elettronica e sottoscriverlo con firma digitale. Questo
metodo, però, pone alcuni problemi pratici quando la procura ad litem è stata concessa in via analogica. In questo caso l'avvocato può risolvere la questione, facendo predisporre in un file
separato la procura in forma elettronica che il cliente sottoscriverà con firma digitale in sua presenza, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
A questo punto, l’avvocato allega al messaggio di poste elettonica certificata entrambi i documenti informatici.
Se, invece, egli decide di notificare un documento già stampato, deve allegare al messaggio di p.e.c. la copia informatica dell'atto processuale esistente, dopo averne attestato la conformità all’originale cartaceo nel corpo della relazione di notifica. Tale possibilità è prevista dal nuovo art. 18
D.M. n. 44/2011, pure, per la procura ad litem rilasciata e autenticata su foglio separato dall’atto.
Il comma 5 del nuovo art. 18 D.M. 44/2011 prevede che si considera apposta in calce all’atto la procura in forma elettronica allegata al messaggio di p.e.c. insieme all’atto da notificare.
Si possono allegare alla posta elettronica certificata soltanto atti privi di elementi attivi e che siano redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia, in esecuzione dell’articolo 34 D.M. 44/2011 (v.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .zip, .rar, .arj).
Contenuto del messaggio di posta elettronica certificata
Il legale deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″ e deve allegare l’atto processuale da notificare corredato dalla procura ad litem e la relazione di notificazione, che egli deve redigere su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale.
La relazione di notificazione deve contenere:
Momento in cui si perfeziona la notifica.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, mentre per il destinatario quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.
A tal proposito, la nuova norma tecnica precisa che la ricevuta di consegna dovrà avere i requisiti indicati all’articolo 6 comma 4 del medesimo d.P.R., ed
essere “completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato”, compresi i file ad esso allegati.
Il deposito in giudizio.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9, l’avvocato deve, per depositare gli atti estrarre copia cartacea:
e attestare la loro conformita’ ai documenti informatici da cui sono state tratte ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del c.a.d..
Per essere valido l'invio dell'atto deve essere corredato da una relazione di notifica completa ex art. 6 del codice dell'amministrazione digitale.
L'importanza di questa norma è stata riaffermata in una recentissima sentenza Tar Campania, n. 1756 del 3 aprile 2013, nella quale il Collegio ha spiegato: “la ricevuta cd. breve di avvenuta consegna non restituisce l’intero allegato (cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all’atto notificato. Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all’originale informatico “in tutte le sue componenti”. … Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato”.