Non si può considerare il compenso per prestazioni professionali come un credito liquido, perché la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non gli
conferiscono tale qualifità.
Per individuare il foro facoltativo, pertanto, si deve applicare il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui è competente il giudice del
luogo dove il debitore ha il proprio domicilio al momento della scadenza.
Nella sentenza sotto riportata, la Suprema Corte ha precisato che il giudice deve vagliare la fondatezza della pretesa del ricorrente, anche se il decreto ingiuntivo ha perso efficacia ex art. 644 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha stabilito, a tale proposito, che l'inefficacia del provvedimento non lo priva della qualifica di domanda giudiziale e che, pertanto, se si costituisce validamente il rapporto processuale, il giudice adito deve valutare non soltanto la consistenza dell'eccezione di inefficacia presentata dal convenuto, ma deve anche vagliare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
La sentenza in commento ha precisato il principio secondo il quale non è necessario indicare nel precetto il criterio di calcolo utilizzato per determinare la somma richiesta e neppure i principi logico- giuridici posti a fondamento della richiesta. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che sono richiesti a pena di nullità soltanto gli elementi espressamente indicati nell'art. 480 c.p.c.