La sentenza sotto riportata ribadisce il principio, secondo cui il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è azionabile, pure, contro i singoli condomini in proporzione alle
rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e art. 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Tale principio era già stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148/08 (che si riporta in questa pagina sotto a quella in commento).
Nel caso considerato, il ricorrente riteneva che la decisione del Tribunale fosse errata perché non aveva dato alcuna rilevanza al fatto che egli avesse definito il giudizio con transazione.
Tale argomentazione non è stata accolta dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato che "ciò che rileva ai fini dell'azione esecutiva è
l'individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l'esecuzione; questa individuazione va fatta esclusivamente in base al titolo esecutivo, a
nulla rilevando - contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente - che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo fossero parti altri
soggetti”.
Tale argomentazione non è stata accolta dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato che "ciò che rileva ai fini dell'azione esecutiva è l'individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l'esecuzione; questa individuazione va fatta esclusivamente in base al titolo esecutivo, a nulla rilevando - contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente - che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo fossero parti altri soggetti”.