La presente sezione contiene una raccolta delle più significative ed interessanti sentenze pronunciate in ambito amministrativo. Per comodità del lettore esse sono suddivise nelle seguenti categorie:
La Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino ha ribadito, nella sentenza 28 novembre 2012 n. 6902, il principio secondo cui si deve applicare alle sanzioni amministrative l'art. 1 della legge
n. 689/1981 nella sua interezza.
La norma prevede che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e
che "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Il Tribunale ha stabilito, pertanto, che “in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n.
689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla
rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione
pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni”.
Tale interpretazione trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ed impedisce al Giudicante di applicare al fatto di reato la disciplina successiva alla sua commissione anche se essa è più favorevole per il reo.