Con la riforma del diritto di famiglia, approvata lo scorso luglio, si è liminata ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel matrimonio e quelli
naturali.
Il testo, predisposto dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha, infatti, stabilito:
- l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo,
- il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti,
- la sostituzione della “potestà genitoriale” con la “responsabilità genitoriale”,
- la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato.
Nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il legislatore ha deciso di:
- limitare i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità a cinque anni dalla nascita;
- introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
- disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
- portare a dieci anni il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità dei figli nati fuori dal matrimonio;
- modificare la materia della successione, prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in favore dei figli legittimi in caso di concorso con quelli naturali.
Si riporta di seguito una tabella, redatta dal dott. Buffone, la quale illustra i principali punti della riforma (v. Altalex).
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