Il decreto ingiuntivo per il compenso professionale

Non si può considerare il compenso per prestazioni professionali come un credito liquido, perché la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non gli conferiscono tale qualifità.
Per individuare il foro facoltativo, pertanto, si deve applicare il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui è competente il giudice del luogo dove il debitore ha il proprio domicilio al momento della scadenza. 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 30 gennaio – 12 marzo 2013,n. 6096
(Presidente Finocchiaro – Relatore D’Amico)


Svolgimento del processo
F.R. propose opposizione al d.i. n. 382/2004 del Giudice di Pace di Acireale emesso in favore dell'Avv. T.A., con il quale le si ingiungeva il pagamento di Euro 1.274,45 per compensi professionali spettanti al medesimo Avvocato, a seguito dell'attività prestata in occasione di una transazione fra la stessa R., datrice di lavoro, e tale S.G.d.G., assistito da detto Avvocato.
L'opponente deduceva che nulla era dovuto a quest'ultimo perché l'accordo transattivo di cui sopra è datato 1 febbraio 2001, mentre la copia notificata del ricorso, redatto dall'Avv. T. è datato 13 febbraio 2001. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi infondata la pretesa avversaria.
L'opponente eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania.
Il Giudice di Pace di Acireale confermava il d.i.
Formulava appello F.R. riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale; la violazione dell'art. 68 della legge professionale n. 578/33; l'inosservanza dell'onere della prova dell'attività svolta da parte del professionista.
Il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l'appello.
Propone ricorso per cassazione F.R. con tre motivi.
Resiste con controricorso A.T.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Falsa applicazione dello art. 1182 comma 4 del c.c., in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c. Violazione della norma sulla competenza territoriale”.
Sostiene parte ricorrente che, a norma dell'art. 1182, comma 4, c.c. la competenza territoriale ad emettere il d.i. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l'opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell'ordine, sia dell'emissione e notifica del d.i.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21.000).
L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma c.c.) e non in quello del creditore (art. 1182, 3 comma, c.c.).
Ha tuttavia errato perché non ha tenuto conto che la residenza della debitrice F.R. si trova a (omissis), proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo. Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 64 N. 1578/33, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Falsa applicazione della norma”.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
In conclusione deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Catania.
Per l'incertezza della lite si compensano le spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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