Nella sentenza sotto riportata, la Suprema Corte ha precisato che il giudice deve vagliare la fondatezza della pretesa del ricorrente, anche se il decreto ingiuntivo ha perso efficacia ex art. 644 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha stabilito, a tale proposito, che l'inefficacia del provvedimento non lo priva della qualifica di domanda giudiziale e che, pertanto, se si costituisce validamente il rapporto processuale, il giudice adito deve valutare non soltanto la consistenza dell'eccezione di inefficacia presentata dal convenuto, ma deve anche vagliare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 settembre 2012 – 16 gennaio 2013, n. 951
(Presidente Felicetti – Relatore Parziale)
Svolgimento del processo
1. — Il 19 maggio 1999 G.G. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per L. 2.239.000 oltre interessi e spese, quale quota parte di oneri condominiali da lui anticipati e di pertinenza
dell'ingiunto G.M. nella sua qualità di comproprietario col G. di una unità immobiliare. Per errore materiale il Giudice di Pace ingiungeva il pagamento non già al G.M., ma allo stesso
G., che il decreto ingiuntivo aveva richiesto. Il decreto in questione veniva poi notificato il 16 giugno 1999 al M. con notifica ricevuta dal coniuge.
Successivamente, circa due anni più tardi, G. chiedeva ed otteneva la correzione dell'errore materiale relativo all'inversione del nominativo dell'ingiunto e il provvedimento corretto,
emesso in data 5/6/2002, veniva notificato a M. il 4 novembre 2002.
2. - G.M. proponeva opposizione in data 13 dicembre 2002, deducendo di non essere tenuto alle spese condominiali. Costituitosi il G. rilevava la tardività dell'opposizione e comunque ne
chiedeva il rigetto.
3. - Il Giudice di Pace adito, con decisione del 28 gennaio 2004, dichiarava inefficace il decreto opposto perché tardivamente notificato, condannando il G. al pagamento delle spese. In
particolare il Giudice di Pace riteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo, così come originariamente emesso (cioè nei confronti del G. ) dovesse considerarsi inesistente con la
conseguenza che la successiva notifica, effettuata all'esito della correzione materiale (4 novembre 2002), era tardiva.
4. - G.G. impugnava tale sentenza e il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio col M., accoglieva l'appello, ritenendo valida la prima notifica, effettuata nei termini di cui
all'articolo 644 c.p.c. a mani della moglie del M. Osservava ancora il giudice dell'appello che non sussisteva neanche nullità del decreto ingiuntivo poiché l'evidente inversione delle
parti costituiva un mero errore materiale, agevolmente percepibile dalla semplice lettura del testo del ricorso raffrontato al decreto ingiuntivo, non avendo il M. proposto alcun ricorso
nei confronti del G. . La validità della prima notifica escludeva, quindi, la tardività riscontrata dal primo giudice, dovendosi semmai ritenere tardiva l'opposizione proposta al decreto
ingiuntivo corretto. Quanto al merito dell'opposizione il giudice dell'appello la rigettava per essere generiche e comunque non provate le deduzioni dell'opponente (non essere tenuto al
rimborso della quota per essere in corso il giudizio di divisione e per avere il G. incamerato i frutti e le rendite dell'immobile oggetto della divisione).
5. - Il ricorrente formula due motivi di ricorso.
Resiste l'intimato.
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha errato il giudice dell'appello a ritenere
valida la notifica del primo decreto ingiuntivo, dovendosi comprovare adeguatamente la consapevolezza del M. di essere destinatario del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altro
soggetto. Il M., "bracciante agricolo semianalfabeta", non era in grado di comprendere il complessivo significato degli atti ricevuti. In ogni caso, il primo decreto ingiuntivo non era
passato in giudicato nei confronti del M. La legittimazione di quest'ultimo a impugnare non poteva che sorgere dopo la correzione materiale al decreto ingiuntivo. In ogni caso non si
trattava di errore materiale.
1.2 - Col secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione" quanto alla ritenuta tardività
e infondatezza dell'opposizione. Il primo decreto ingiuntivo era inesistente, mentre quello opposto era affetto da nullità. Conseguentemente era legittima l'opposizione agli atti
esecutivi. Il giudice aveva, altresì, errato a ritenere infondata l'opposizione, perché spettava all'opposto, attore sostanziale, provare il suo credito e ciò l'opposto non aveva
fatto.
2. I motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Sono infondati.
La notifica del primo decreto ingiuntivo non può ritenersi inesistente, così come assume il ricorrente, poiché essa fu effettuata nei suoi confronti. Egli risultava essere debitore della
somma ingiunta, dovendosi in tal senso ragionevolmente interpretare il contenuto del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo notificato. La mera inversione delle parti, così come
correttamente affermato dal giudice dell'impugnazione, costituiva un evidente e comprensibile errore facilmente riscontrabile, anche da persona, come sostenuto, "semianalfabeta" in
ragione di due circostanze concomitanti, chiaramente indicate nella motivazione della decisione impugnata, relativa l'una al chiaro contenuto del ricorso allegato al decreto ingiuntivo,
l'altra all'insussistenza di qualsiasi identica pretesa creditoria, a posizioni invertite, da parte del M. nei confronti del G. Di conseguenza tale decreto doveva essere impugnato nei
termini di legge. Ne la successiva notifica del decreto ingiuntivo corretto poteva determinare uno spostamento della decorrenza in avanti del termine per impugnare, proprio in conseguenza
di quanto su affermato.
In ogni caso, occorre osservare che resiste alle censure avanzate l'altra ratio decidendo spesa dal giudice a quo e fondata sul principio secondo cui "La notificazione del decreto
ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'articolo 644 codice procedura civile, l'inefficacia del provvedimento, vale dire rimuove l'intimazione di
pagamento con essa espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per
ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che ove su della domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la
quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza l'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (Cass. n. 21050 del 28/09/2006 -
Rv. 593112; Cass. n. 8955 del 18/04/2006 - Rv. 590701).
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 Euro per compensi e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
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