Dallo scorso 24 maggio è in vigore il decreto n. 48/2013 del Ministero della Giustizia che semplifica la procedura prevista per le notifiche eseguite dagli avvocati attraverso la posta
elettronica certificata (per un rapido excursus in materia si rinvia qui).
La nuova versione dell’art. 18 del D.M. n. 48/2013 tenta di risolvere le incongruenze della precedente disposizione e prevede che l’avvocato debba procedere a notificare gli atti allegando al
messaggio di posta elettronica certificata i documenti informatici o le copie dei documenti analogici redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Il legale dovrà osservare tale disciplina ogniqualvolta debba notificare delle comparse o delle memorie alle parti costituite in giudizio.
Il legislatore non ha modificato, peraltro, il terzo comma dell'articolo 18, che prevede che la parte contumace possa visionare gli atti del procedimento tramite il portale dei servizi telematici
e il punto di accesso.
Sono stati, invece, radicalmente modificati i commi successivi che disciplinano il valore probatorio della copia informatica di un atto nato su supporto analogico e trasmessa dal legale tramite
immagine. La nuova disposizione sancisce, infatti, l'obbligo per l'avvocato di asseverare il documento ai sensi dall’articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, inserendo la dichiarazione di
conformità all’originale nella relazione di notificazione.
Il quinto comma dell’art. 18 stabilisce, infine, che si consideri apposta in calce all'atto la procura alle liti rilasciata su documento informatico separato.
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