I nuovi parametri forensi ed il gratuito patrocinio

ll decreto del Tribunale di Sorveglianza di Torino è interessante, perché precisa il metodo da utilizzare per calcolare il compenso dell'avvocato difensore dopo l'abrogazione delle tariffe forensi. 

Il caso in discussione concerne l'attività difensiva svolta da un avvocato per un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in epoca precedente all'entrata in vigore del D.M. 140/2012. 

Per trovare la soluzione, il Tribunale specifica che si deve individuare il momento conclusivo della attività professionale, poiché non si può applicare il D.M. 140/2012 alle prestazioni concluse prima della sua entrata in vigore.

Sul punto, il decreto del Tribunale segue l'interpretazione fornita della Suprema Corte in un suo recente arresto, nel quale essa ha evidenziato che "In virtù dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma 2, D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.

Dato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e fase del procedimento, comprese le eventuali procedure, derivate ed accidentali ad esso connesse, si devono applicare i parametri contenuti nel D.M. 140/2012, se una qualsiasi attività riconducibile a quella difensiva è stata eseguita dopo il 23 agosto 2012.

Sulla base di tale principio, il Tribunale ha ritenuto applicabili i parametri introdotti dal D.M. 140/2012, poiché la richiesta di liquidazione del compenso è stata depositata dopo la sua entrata in vigore. Ad avviso del Tribunale di Sorveglianza di Torino, infatti, il deposito dell'istanza di liquidazione costituisce una componente della prestazione professionale dell'avvocato e ne rappresenta il momento conclusivo.

Tribunale di Sorveglianza di Torino

Decreto 27 febbraio 2013

 

 

N. 4293/2012 - Mod. 27
N. 3548/2012 - SIUS
N.......................................... Liquidazioni

 

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

composto da:

1) Dr. Giuseppe Vignera Presidente est.

2) Dr. Monica Cali Magistrato

3) Dr. Silvana Sinopoli Esperto

4) Dr. Tiziana Isaia Esperto

 

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla richiesta di liquidazione del compenso presentata dall’Avv. M. A. del Foro di A. per l’attività svolta nel proc. N. 3548/2012 SIUS.

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1.- Individuazione del parametro normativo.

La superiore richiesta riguarda l’attività difensiva svolta dall’istante a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la quale (attività) è iniziata in epoca precedente l’entrata in vigore del D.M. 140/2012 (Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, inGazzetta Ufficiale 22 agosto 2012 n. 195, entrato in vigore il 23 agosto 2012).

Si pone, pertanto, preliminarmente nella fattispecie il problema dell’individuazione del parametro normativo, alla stregua del quale procedere alla liquidazione.

A tal fine occorre, anzitutto, tenere presente il seguente insegnamento di Cassazione Sez. Un. Civili, 12 ottobre 2012, n. 17406: “In virtù dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma 2, D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.

 

2. – Individuazione del momento conclusivo della prestazione professionale.

Ciò posto, nondimeno, si pone l’ulteriore problema di individuare il momento conclusivo della prestazione professionale: solo per quelle conclusesi prima del 23 agosto 2012, infatti, risulta non applicabile il D.M. 140/2012 alla stregua del surricordato insegnamento della Suprema Corte.

A questo scopo soccorre il ragionamento posto da Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2008, n.30040 a base della massima, secondo cui “il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione dell'istanza di ammissione al suddetto patrocinio, nonchè a quella relativa alla redazione dell'istanza di liquidazione dei propri onorari”.

Codesto ragionamento, più esattamente, si articola fondamentalmente nei seguenti “passaggi” desumibili dalla lettura della relativa motivazione:

- “il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente è assicurato - come si legge nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 1, - <<nel processo penale>>, per tale intendendosi, secondo la disposizione definitoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), sia la fase preprocessuale, sia quella successiva all'esercizio dell'azione penale”;

- “precisa, poi, il successivo art. 75, comma 1, che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, nonchè <<per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse>>”;

- tra queste ultime (“eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”) deve farsi rientrare pure il “subprocedimento” introdotto dall’istanza di ammissione al patrocinio;

- “del tutto arbitrario sarebbe, dunque, escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto dell'art. 74, comma 1, e art. 75, comma 1, il subprocedimento in questione”;

- “non ha senso sostenere ... che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili. La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica”;

- “analoghe considerazioni valgono con riferimento al riconoscimento delle voci relative al compenso per la redazione della istanza di liquidazione e deposito”.

Orbene!

Poichè (alla stregua di quanto precede) pure la redazione dell’istanza di liquidazione costituisce una delle componenti della prestazione professionale, il deposito della stessa (istanza) rappresenta normalmente il momento conclusivo di quella prestazione: a meno che, ovviamente, avverso il conseguente decreto di pagamento non venga proposta opposizione ex artt. 84-170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Nella fattispecie, pertanto, risultano applicabili i parametri introdotti dal D.M. 140/2012, atteso che:

- la richiesta di liquidazione del compenso è stata depositata successivamente alla data (23 agosto 2012) della sua entrata in vigore ;

- conseguentemente, a quella data la prestazione professionale in discorso non poteva considerarsi completamente esaurita.

 

3. I parametri previsti dal D.M. 140/2012 per l’attività giudiziale innanzi alla Magistratura di Sorveglianza.

La Magistratura di Sorveglianza provvede di regola alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (o in ipotesi a questa assimilate dagli artt. 115 ss. D.P.R. 115/2002: v. art. 115 per il difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia; art 116 per il difensore di ufficio; art. 117 per il difensore di ufficio di persona irreperibile).

I relativi parametri sono quelli previsti in via generale dall’art. 12 (attività giudiziale penale) e dall’art. 14 (determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale) D.M. 140/2012, il quale (art. 14) a sua volta rinvia per i parametri specifici alla Tabella B – Avvocati allegata al decreto. Quest’ultima, infine, per “tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza” indica valori medi di liquidazione per cinque distinte fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva), mentre per “corte d’appello e tribunale di sorveglianza” richiama “il valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%”.

Precisato che il valore complessivo medio “tabellare” deve essere in subiecta materiaridotto della metà (v. art. 9, ultima parte, D.M. 140/2012), deve evidenziarsi che:

- nei procedimenti di sorveglianza di solito non c’è una istruttoria orale né si svolgono attività corrispondenti a quelle indicate a titolo esemplificativo dall’art 14, comma 5, del D.M. 140/2012;

- tale articolo, poi, non parla di “esame dei documenti delle altre parti” (a differenza di quanto previsto per l’attività giudiziale civile dall’art. 11, comma 5, del D.M.) e, comunque, “l’altra parte” normalmente è il P.M., che altrettanto normalmente non produce alcunché;

- la ricerca dei documenti prodotti dalla parte, infine, viene già prevista per la fase di di studio (art. 14, comma 3): di guisa che riconoscere qualcos’altro a tale titolo si risolverebbe in una inammissibile duplicazione di compenso per la stessa attività;

- l’art. 14, comma 7, del D.M. 140/2012 precisa che “nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari”, le quali non hanno attinenza con il procedimento di sorveglianza (per “attività connesse all’esecuzione della pena”, invero, si è inteso far riferimento alle attività tipiche del giudice dell’esecuzione: artt. 665-676 c.p.p.).

Pertanto, di solito nei procedimenti di sorveglianza nulla va riconosciuto per la fase istruttoria né per la fase di esecuzione.

Si ricorda, infine, che:

- nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare (art. 1, comma 2, D.M. 140/2012);

- le spese da rimborsare vanno documentate;

- non è più consentito il rimborso forfettario delle spese generali [introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 e ribadito dalle tariffe successive (d.m. 31 ottobre 1985, art. 15; d.m. 24 novembre 1990 n.392, art. 11 dell’annesso “F”; d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, art. 15; d.m. 8 aprile 2004 n. 127, art. 14)] per effetto dell’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1, d. l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27);

- i compensi liquidati sono onnicomprensivi (includono, cioè, pure le attività accessorie alla prestazione professionale) (art. 1, comma 3, D.M. 140/2012);

- i compensi, però, non includono oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (per esempio, IVA e CPA) (art. 1, comma 2, D.M. 140/2012);

- i criteri numerici indicati dalla tabelle allegate al decreto non sono vincolanti per il giudice, ma costituiscono solo criteri di massima (v. art. 1, comma 7, D.M. 140/2012).

 

P.Q.M.


- vista la Tabella B allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140;

- visti gli artt. 1, 9, 12 e 14 dello stesso D.M.;

- tenuto conto della natura del procedimento, della non particolare complessità (anche per numero ed importanza) delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata dal difensore e dei risultati conseguiti dal cliente;

 

LIQUIDA


a favore dell’istante la somma di euro 500,00 (oltre IVA e contributo previdenziale) a titolo di compenso;

nulla per spese documentate.

Torino, 27 febbraio 2013.

Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 

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