Sulla postergazione dei termini che scadono in un giorno festivo

I due provvedimenti sotto riportati sono particolarmente importanti, perché ribadiscono e riassumono i più recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'articolo dell'art. 155, comma V°, del codice di procedura civile.

La norma è stato aggiunta dal legislatore nel 2005 per far fronte a vari problemi di ordine pratico e ha disposto la proroga dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

La dottrina e la giurisprudenza si sono lungamente interrogate sui rapporti fra questa disposizione e quella contenuta nel comma successivo, il quale precisa che la giornata del sabato è, comunque, considerata lavorativa.

In giurisprudenza si sono manifestati due orientamenti contrapposti. Secondo una prima corrente interpretativa, infatti, il legislatore avrebbe semplicemente equiparato il sabato ad un giorno festivo mentre secondo un'altra interpretazione egli avrebbe esteso la disciplina della postergazione solo ai termini " a decorrenza successiva".

Nell'ordinanza in commento il Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Andria, ha aderito a quest'ultimo orientamento.

Nel caso considerato, la parte attrice aveva eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, da cui sarebbe derivata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c.
Secondo parte attrice, infatti, i convenuti si sarebbero dovuti costituire in giudizio venerdì, dato che il termine previsto dall'art. 167, comma II°, c.p.c. cadeva nella giornata di sabato.

Il Tribunale di Rovigo ha, però, respinto l'eccezione proposta spiegando che il quinto comma dell'art. 155 c.p.c. non si può applicare ai termini da calcolare a ritroso.

Ad avviso del Tribunale, questa interpretazione corrisponde maggiormente al dettato normativo e rispetta la ratio della norma che, coincide con la tutela del diritto di difesa della parte che compie l'atto.
Questa regola, pertanto, non si può applicare ai termini "determinati a ritroso", perchè, in questo caso, il legislatore ha previsto un termine a favore della controparte, che deve avere la possibilità di esaminare gli scritti difensivi avversari.

In materia merita una particolare menzione la sentenza del 16 febbraio 2011, con la quale il Tribunale di Enna ha affrontato due importanti tematiche: quella dell’applicabilità della proroga ex art. 155, comma IV°, c.p.c. al computo dei termini a ritroso e quella, più specifica, della disciplina da utilizzare (sempre nel computo dei termini a ritroso) al termine che scade nella giornata di sabato.

In merito alla prima questione, il Tribunale siciliano ha chiarito che la disposizione “si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso”, poiché la normativa che impone un termine da computare a ritroso mira "ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva”.
Sulla base di tale principio, il Tribunale di Enna ha precisato che non si può equipare il sabato a un giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza, perché altrimenti se ne impedirebbe lo svolgimento in un giorno lavorativo.
Questa interpretazione era stata già avanzata dal Tribunale di Lodi, nella sentenza del 20 gennaio 2009, che sanciva che: “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata”.

TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA
Ordinanza 14 febbraio 2013



 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 8 febbraio 2013 nella causa n. 426/2012 R.G.
 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

 


La parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, circostanza dalla quale deriverebbe l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza della domanda di emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c., poiché non è contestata la debenza delle somme richieste, quanto posto un contro-credito in compensazione, per l’appunto, oggetto di domanda riconvenzionale inammissibile.
I convenuti si sono costituiti in giudizio il 19 gennaio 2013, ovvero nei venti giorni prima della prima udienza, nella giornata di sabato.
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte come la scadenza del termine durante una giornata festiva consenta la proroga al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, IV comma c.p.c., solo se non si tratti di termini da calcolarsi a ritroso, nel qual caso il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale (cfr. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3877).
La ratio normativa di tale interpretazione sta nel fatto che nei termini a ritroso la parte tutelata non è colui che deve compiere l’atto, bensì la controparte, la quale deve avere uno spatium deliberandi minimo individuato dalla legge.
Nel caso del termine di costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi deve coordinarsi con la possibilità per l’attore di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti.
Il legislatore ha ritenuto congruo per lo svolgimento di tali attività il termine minimo di venti giorni.
Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si pone un problema interpretativo non unanimamente risolto dalla giurisprudenza di merito.
Secondo una prima interpretazione (Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610), infatti, vi sarebbe una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, nell’ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente.
Secondo una seconda interpretazione (Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083; Tribunale Enna, sentenza 16 febbraio 2011 in www.altalex.it), non vi sarebbe un’equiparazione, bensì un’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).
Questa interpretazione appare preferibile sia perché rispettosa del dettato normativo, sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.
Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell’art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”).
Non vi è stata, in altri termini, una equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un’applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall’udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell’attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.
Le notificazioni, le ricezioni di atti giudiziari e ogni altra attività connessa deve, dunque, ritenersi legittimamente svolta.
D’altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.
La postergazione del termine a favore della parte, se costituisce un vantaggio per la stessa, dall’altro non limita in alcun modo i diritti connessi della controparte.
Ne deriva che la ratio della disposizione è esclusivamente quella di tutelare la parte.
Se il legislatore avesse voluto equiparare il sabato alle giornate festive avrebbe dovuto scriverlo esplicitamente; al contrario, ha fornito due chiari indici di una volontà opposta: il riferimento soltanto alla “proroga prevista dal quarto comma” e la precisazione che “ad ogni altro effetto” la giornata del sabato “è considerata lavorativa”.
Sotto il secondo profilo, l’interpretazione preserva le ragioni di entrambe le parti, poiché all’attore è garantito il termine minimo di venti giorni per apprestare le proprie difese e al convenuto non è ridotto il termine per predisporre il proprio atto difensivo.
Per le ragioni illustrate la costituzione in giudizio dei convenuti deve ritenersi tempestivamente effettuata, con la conseguenza che l’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. non può essere concessa perché, rispetto alle somme riconosciute come dovute, è stata formulata domanda di compensazione giudiziale relativamente ad importi superiori richiesti con la domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
A) ACCERTATA la tempestività della costituzione in giudizio dei convenuti, rigetta la domanda di concessione dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. formulata dall’attore;
B) CONCEDE i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c. (mandando alla Cancelleria la cura nella contestuale comunicazione telematica dell’ordinanza) e rinvia la causa per l’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del___________alle ore__________.
 Si comunichi alle parti.
 Adria, 14 febbraio 2013
 IL GIUDICE
 dott. Mauro Martinelli

Tribunale di Enna
Sentenza 16 febbraio 2011
 Il G.L.


Sciogliendo al riserva trattenuta l’8.2.2011,
letti gli atti ed esaminati i documenti della presente causa,
rilevato, in relazione alle sole questioni sollevate da parte ricorrente alla prima udienza, quanto segue:
a) in relazione alla posizione processuale della convenuta, non vi è difetto di legittimazione processuale, né di rappresentanza, in quanto la procura alle liti è stata ritualmente conferita dal legale rappresentante della Camera di Commercio Gulino Liborio; non è rilevante, ai fini della regolare instaurazione della presente controversia, che l’incarico difensivo sia stato conferito al procuratore della convenuta da un soggetto diverso dal Gulino; l’eventuale incompetenza a sottoscrivere un mandato professionale, difatti, assume un rilievo esclusivamente interno all’ente.
b) quanto alla costituzione della resistente, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa è avvenuta il 29.1.2011, data cadente nella giornata di sabato e coincidente con il decimo giorno non libero antecedente all’udienza di discussione, fissata per il giorno 8.2.2011. Ad avviso del ricorrente, il termine di costituzione andava considerato in scadenza il 28.1.2011, ovvero nel primo giorno non festivo antecedente alla scadenza del termine di costituzione. Ciò in quanto l’art. 155 c.p.c. non si applica ai termini ‘a ritroso’ e il sabato, ai fini del calendario giudiziario, va inteso quale giorno festivo.
Orbene, al riguardo giova rammentare, in primo luogo, che la Cassazione ha da sempre affermato il principio secondo cui l’art. 155, quarto comma, c.p.c. si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso.
Ed invero, nella recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 2008, n. 11163, si legge che “L'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo.”; (idem, Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass. 20 maggio 2002 n. 7331; Cass. 20 novembre 2002, n. 16343; Cass. 29 novembre 1977, n. 5187;).
Dunque, l’art. 155, quarto comma, c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo - opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, non già con riguardo ai termini che si computano ‘a ritroso’, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale (come quello di cui all’art. 416 c.p.c.), giacché, diversamente opinando, si produrrebbe l’effetto di contrarre l’intervallo di tempo stabilito dal legislatore a tutela delle esigenze di difesa della (contro) parte destinataria dell’iniziativa processuale (nella presente fattispecie, il ricorrente) e garantite con la previsione del medesimo.
In tali casi, la fissazione del termine è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva.
Secondo tale opzione ermeneutica, i termini ‘a ritroso’ non sono posti a garanzia della parte che deve effettuare l’attività, ma della parte avversa, nei confronti della quale deve essere salvaguardato il lasso di tempo non comprimibile durante il quale una determinata attività non può essere compiuta.
Con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la proroga del termine in scadenza in giorno festivo, l’orientamento giurisprudenziale ad oggi maggioritario ritiene che tra i giorni festivi vada incluso il giorno di sabato (in tal senso, cfr. Tribunale Torino, 8 aprile 2009, in Giur. merito 2009, 9, 2170 - in tale giudizio l’udienza di discussione risultava fissata nella giornata dell’11 febbraio 2009 e il termine per la costituzione, ritenuto dalla stessa parte onerata «libero», risultava scadere il sabato 31 gennaio 2009 – nonché Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610.).
Ciò posto, tuttavia, ad avviso di questo Giudicante occorre interrogarsi se, in forza dei principi contenuti nell’art. 155 c.p.c., sia condivisibile quella soluzione interpretativa che comporta la piena equiparazione del sabato ai giorni festivi, quanto agli effetti degli “atti processuali da svolgersi fuori dall'udienza” che vengano perfezionati in tale giornata.
Al riguardo, è stato osservato, in dottrina, che il legislatore, al fine di non ingenerare ambiguità nell’interpretazione della disposizione di cui al comma quinto dell’art. 155 c.p.c., che estende agli atti in scadenza il sabato il regime di proroga ope legis di cui al comma quarto, ha puntualmente chiarito che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa” (art. 155, sesto comma, c.p.c.).
La ratio di tale disposizione pare volta ad escludere una automatica equiparazione della giornata del sabato ai giorni festivi, fatta esclusione per l’estensione del meccanismo di proroga sopra delineato. Taluni autori, sul punto, hanno osservato che “se per quest'aspetto – proroga - il sabato viene dunque equiparato ad un giorno festivo, il legislatore si è però preoccupato di precisare che ogni altro effetto esso rimane una giornata lavorativa”.
 Altri autori, in sintonia con la maggioritaria interpretazione pretoria, sono di contrario avviso.
Ad avviso di costoro, il dettato della norma di cui al comma sesto si riferisce al regolare svolgimento nel corso del sabato di “ogni altra attività giudiziaria”, e tale scelta lessicale potrebbe risultare indice di una volontà del legislatore di circoscrivere l’attività per cui è da ritenersi regolare lo svolgimento nella giornata del sabato a quelle ricadenti nella sfera di competenza del Giudice e dell’ufficio giudiziario, in contrapposizione al “compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza” di cui al comma quinto, rivolta piuttosto alle attività di competenza delle parti(In tal senso, espressamente, Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, già citata, secondo cui “...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all'incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso...”). Autorevole dottrina, in coerenza con tale lettura, ha affermato che il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. “estende al sabato la disciplina dei giorni festivi, ma esclusivamente per gli atti processuali che si svolgono fuori udienza” individuando la ratio della disposizione nella volontà di “evitare l’accesso agli uffici pubblici - essenzialmente alle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari - nel giorno di sabato” con la conseguenza che “nell'ipotesi di termini a ritroso, la scadenza del sabato è anticipata al giorno precedente”.
Ciò posto, tuttavia, osserva il giudicante che il tenore letterale dell’ultimo inciso del comma sesto, secondo il quale il sabato “ad ogni effetto è considerata lavorativa” è suscettibile di avvalorare, a ben vedere, la diversa tesi per cui l’attività processuale extraudienza di pertinenza delle parti sia regolarmente svolgibile anche in tale giornata, a differenza che nei giorni festivi.
 E, invero, non pare condivisibile la teoria maggioritaria, nella parte in cui, prendendo abbrivio da una norma posta a beneficio della parte onerata degli adempimenti processuali, desume un corollario non espressamente previsto dalla lettera della legge - quale l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale giornata – che, traducendosi in un conseguente impedimento allo svolgimento delle attività processuali da realizzarsi fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata lavorativa”), si ritorce a danno della medesima parte.
L’interpretazione del comma quinto dell’art. 155 c.p.c., nel senso di ritenere tardivo l’adempimento posto in essere nella giornata di scadenza di sabato, pare esorbitare rispetto alla effettiva portata della disposizione, che non dispone in ordine alla estensione al sabato della disciplina applicabile ai giorni festivi.
In ordine alle attività processuali da compiersi fuori udienza in tale giornata si è significativamente affermato in dottrina che “alla luce del combinato disposto dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. si deve dunque ritenere che, se l’ufficiale giudiziario esegue una notifica durante la giornata di sabato, essa è compiuta validamente...”. Ponendosi in tale prospettiva, assorbente rilievo deve essere conferito alla circostanza che gli uffici giudiziari sono disponibili ad accettare atti depositati nella giornata del sabato; in tal caso le attività processuali svolte fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono ritenersi correttamente adempiuti dalla parte onerata.
Tale soluzione consente un adeguato contemperamento degli interessi delle diverse parti processuali, non conducendo ad una preclusione di svolgimento delle attività nella giornata del sabato, qualora vi siano le condizioni per realizzare l’adempimento processuale in tale scadenza. L’attività processuale ‘fuori udienza’ è del resto svolta con la cooperazione degli uffici giudiziari, che rendono il relativo servizio nella giornata di sabato, ritenuta lavorativa anche a tali fini.
In conclusione, deve considerarsi valida la costituzione effettuata dalla resistente, non ritenendosi che sussistano sufficienti ragioni per desumere dall’art. 155 c.p.c. una equiparazione della giornata del sabato al giorno festivo, tale da condurre ad un’esclusione di qualsiasi effetto giuridico alle attività processuali ‘fuori udienza’ effettivamente svolte in tale giorno. Non manca giurisprudenza di merito favorevole a tale, seppur minoritario, orientamento (cfr. Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083 (s.m.): “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l'art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata.”).


P.Q.M.
rilevata la regolare costituzione del rapporto processuale e la tempestività della costituzione di parte convenuta;
fissa, per la discussione e le statuizioni in ordine alle istanze istruttorie, e fermi i diritti di prima udienza, l’udienza del 17.5.2011.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

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