La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 24/12/2012) ha introdotto una serie di modifiche al codice di procedura civile in materia di:
- processo telematico;
- notificazioni e
- procedura esecutiva.
Sotto questo profilo, il legislatore ha notevolmente modificato gli articoli 548 e 549 c.p.c., prevedendo, ad esempio, che, in caso di mancata
dichiarazione del terzo, il credito sia immediatamente assegnato al creditore procedente. se il pignoramento è relativo a somme derivanti da rapporto di lavoro.
Il nuovo testo dell'art. 548 c.p.c. dispone, infatti, che "Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma,
quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553".
Se il pignoramento riguarda, invece, crediti di natura diversa, il Giudice dell'esecuzione fisserà una nuova udienza nella quale il terzo dovrà comparire per rendere
la dichiarazione di quantità e per evitare che il Giudice assegni il credito pignorato.
Nel caso sorgano contestazioni il Giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, provvederà con ordinanza che sarà impugnabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il Giudice fisserà un’udienza
successiva con un'ordinanza, che sarà notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Il terzo potrà, a sua volta, impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se proverà di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore.
L'articolo 549 c.p.c. prevede, invece, che "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari
accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei
termini di cui all’articolo 617".
Si allega di seguito un prospetto riassuntivo, elaborato dal dott. G. Buffone, delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 in ambito
processuale.
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